Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9887 del 8 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ravvedimento, previsto dall'art. 16 nonies L. n. 8 del 1991, deve essere valutato dal giudice con riguardo alla condotta complessiva del collaboratore di giustizia e, pur dovendo essere valutato anche il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, non può identificarsi con esso. Tra i vari elementi di valutazione vanno presi in considerazione i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale.

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