Cassazione civile Sez. III sentenza n. 206 del 19 gennaio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'annullamento del contratto a norma dell'art. 1433 c.c. occorre una discordanza tra volere interno e manifestazione, che costituisce il presupposto per la configurabilitą dell'errore ostativo.

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