Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41067 del 8 novembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 600 quater c.p. prima delle modifiche operate dall'art. 3 L. n. 38 del 2006, e in cui la volontà di detenzione è risultata integrata dal rinvenimento di «files» pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benché successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi).

(massima n. 2)

Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 600 quater c.p. prima delle modifiche operate dall'art. 3 L. n. 38 del 2006, e in cui la volontà di detenzione è risultata integrata dal rinvenimento di « files» pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benché successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi).

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