Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 37878 del 15 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, č ancora sufficiente il requisito della sola gravitą degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, c.p.p. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravitą, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio « de libertate» non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito.

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