Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36390 del 4 ottobre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

La fonoregistrazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese, pur non costituendo prova « diretta» in quanto non č attivitą tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui č vietata l'utilizzazione (art.191 c.p.p.) ma tra quelle « atipiche» in quanto non disciplinate dalla legge (art.189 c.p.p.), da considerarsi legittima perchč volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertą morale dei dichiaranti.

(massima n. 2)

In tema di reati sessuali, la regola generale della procedibilitą a querela prevista dall'art. 609 septies, comma primo, c.p. non viene meno nel caso di connessione «apparente» tra il fatto ed un altro delitto procedibile d'ufficio (art. 609 septies, comma quarto n. 4, c.p.), ovvero quando non sussiste il fatto contestato con il delitto connesso.

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