Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1706 del 5 maggio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine dell'annullamento del contratto per errore essenziale di uno dei contraenti, č sufficiente la riconoscibilitā di tale vizio del consenso da parte dell'altro contraente, secondo i criteri di
cui all'art. 1431 c.c., e, pertanto, rimane irrilevante ogni indagine sul momento dell'effettiva conoscenza dell'errore medesimo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.