Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7628 del 2 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito dell'istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla L. 14 novembre 2000 n. 331, entrata definitivamente a regime il 31 ottobre 2005, deve ritenersi abolito il servizio militare obbligatorio in tempo di pace e, di conseguenza, abrogato il delitto di rifiuto di prestare lo stesso da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva, ai sensi dell'art. 14, comma secondo, L. n. 230 del 1998. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p., da un lato non č punibile la condotta di chi in precedenza, quando detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo e, dall'altro, vengono a cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna eventualmente subita. (La Corte, nell'enunciare il principio, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato «perché il fatto non č previsto dalla legge come reato»).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.