(massima n. 1)
Integra il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) la condotta di colui che, nell'ambito di un'attivitą di ricerca e selezione del personale previo incarico ricevuto dalla Regione sulla base di titoli di studio e professionali (nella specie laurea in medicina e chirurgia e titoli professionali specificamente riferiti alla qualifica di psicologo) rivelatisi falsi svolga concretamente attivitą di valutazione del potenziale dei candidati, utilizzando, nella stesura di profili psicologici individuali, strumenti di indagine della psiche riservati alla professione di psicologo (art. 1 della legge n. 56 del 1989).