Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22274 del 23 giugno 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) la condotta di colui che, nell'ambito di un'attività di ricerca e selezione del personale — previo incarico ricevuto dalla Regione sulla base di titoli di studio e professionali (nella specie laurea in medicina e chirurgia e titoli professionali specificamente riferiti alla qualifica di psicologo) rivelatisi falsi — svolga concretamente attività di valutazione del potenziale dei candidati, utilizzando, nella stesura di profili psicologici individuali, strumenti di indagine della psiche riservati alla professione di psicologo (art. 1 della legge n. 56 del 1989).

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