Cassazione penale Sez. V sentenza n. 211 del 5 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento che definisce il concordato in appello (art. 599, comma quarto, c.p.p.), la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 129 c.p.p., analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, può essere anche implicita o meramente enunciativa, considerato che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o, comunque, manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato.

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