Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19511 del 7 giugno 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale — comportando la rinuncia ai motivi di censura — fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, sussistendone i presupposti, l'art. 129 cit., la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma, in sede di legittimità, non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento.

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