Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 9163 del 8 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i «disturbi della personalitą», che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di «infermitą», purché siano di consistenza, intensitą e gravitą tali da incidere concretamente sulla capacitą di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilitą, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalitą che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro pił ampio di «infermitą». (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l'autore dell'omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice «disturbo della personalitą», non integrava quella nozione di «infermitą» presa in considerazione dal codice penale).

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