Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6465 del 22 febbraio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di critica politica qualora — in una lettera inviata al direttore di un quotidiano e ivi pubblicata — dopo aver rappresentato l'inopportunità di un incarico affidato da un ente pubblico a soggetto allineato in precedenza, in qualità di appartenente ad una data corrente politica, all'opposizione, si indichi — con un parallelismo ingiustificato perché privo di riscontro nei fatti — nel destinatario di detto incarico un corrotto amministratore al pari di altri che erano al centro di disavventure giudiziarie per le quali avevano subito la custodia cautelare in carcere, in quanto il diritto di critica, sancito dall'art. 21 Cost. consente nelle dispute politiche e sindacali toni di disapprovazione anche aspri, a condizione che non si trasmodi in attacchi personali e non si sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario.

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