Cassazione penale Sez. V sentenza n. 46866 del 22 dicembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento dell'effetto attenuante al risarcimento del danno (art. 62, comma primo, n. 6 c.p.) č necessario che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione qua ante, non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia chiusura del rapporto risarcitorio conseguente al reato. Ne deriva che č immune da censure la decisione del giudice di appello che escluda detta attenuante nei confronti dell'imputato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 L. fall.), il quale si sia limitato a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di emolumenti non dovuti.

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