Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45957 del 19 dicembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La molestia sessuale si differenzia dall'abuso — anche nella forma tentata — in quanto prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con petulanti telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta.

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