Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 22431 del 14 giugno 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di omissione di atti d'ufficio il comportamento omissivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio rileva solo nei casi in cui, in conseguenza e per effetto dell'inerzia dell'agente, non sia stato posto in essere un atto amministrativo in senso proprio ovvero un'attivitą di diritto privato o di altra natura che si aveva il dovere di compiere.

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