Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2238 del 25 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liberazione condizionale, non costituisce ostacolo alla applicazione del beneficio il fatto che il condannato si trovi in detenzione domiciliare o addirittura in libertą, atteso che il Tribunale di sorveglianza, per valutare le condizioni del ravvedimento, dispone di tutti gli strumenti previsti dagli artt. 666 e 678 del codice di rito, ivi compresa la possibilitą di disporre indagini comportamentali attraverso i servizi sociali del Ministero della giustizia e degli enti locali territoriali. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto manifestamente illogica ed in contrasto con la legge la motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reiettivo dell'istanza e fondato sulla considerazione che, non essendo il condannato detenuto, egli non poteva dimostrare il suo ravvedimento e il suo riscatto morale ).

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