Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16542 del 3 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per pił reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unitą ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato gią individuato come pił grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto pił grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio č tenuto a salvaguardare č quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella gią inflitta.

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