Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12618 del 5 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il possesso di oggetti di interesse artistico storico o archeologico si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietā dello stato sin dalla loro scoperta e il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito č previsto dalla legge n. 1089 del 1939 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto.

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