Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9696 del 3 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

I fogli di presenza del personale pubblico (pubblici dipendenti e soggetti che esercitano una pubblica funzione, anche se legati all'ente pubblico da un rapporto convenzionale), sono da considerare atti pubblici, in quanto documentativi di attivitā direttamente compiuta dal pubblico ufficiale e volti alla produzione di effetti giuridici nell'ambito di situazioni soggettive aventi rilievo pubblicistico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stato ritenuto configurabile il reato di falso ideologico in atto pubblico a carico di un medico convenzionato con una struttura sanitaria pubblica per aver egli indicato, nei fogli di presenza, un orario di inizio del proprio servizio anticipato di circa venti minuti rispetto a quello effettivo).

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