Cassazione penale Sez. V sentenza n. 581 del 12 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La querela, configurandosi come condizione di procedibilitą dell'azione penale, ha natura processuale; pertanto, la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilitą del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende pił rilevante alcuna causa di nullitą del procedimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimamentee emessa la sentenza di n.d.p. per intervenuta remissione di querela, in un caso nel quale, essendo stata quest'ultima accettata, all'udienza per la quale il P.M. aveva autorizzato la P.g. a citare il querelato dinanzi al giudice di pace, questi, pur in assenza della citazione, aveva proceduto egualmente al giudizio).

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