Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2622 del 26 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reato di corruzione propria, non č necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, sussistendo la fattispecie anche quando, pur rispondendo ogni singolo atto ai requisiti di legge, nell'insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale vi sia stato un totale asservimento della funzione agli interessi del privato, concretizzatosi in una sostanziale rinuncia allo svolgimento della funzione di controllo in cambio di provati pagamenti in suo favore.

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