Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25727 del 9 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la libertą sessuale, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuitą, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p. la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno in itinere a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalitą di consumazione dell'amplesso.

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