Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19119 del 23 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto di energia elettrica, ai fini della sussistenza dello stato di flagranza, non si richiede che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi, assumendo invece rilievo l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione.

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