Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30590 del 21 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

È configurabile il reato di esercizio abusivo della professione previsto dall'art. 348 c.p., nel caso di attività chiropratica che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l'individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati (nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non sussistente il reato di esercizio abusivo della professione medica contestato a due esercenti la chiropratica, che avevano visitato pazienti, predisposto anamnesi, formulato diagnosi mediche, suggerito esami clinici e radiologici, prescritto cure mediche e trattamenti terapeutici, operato direttamente sui pazienti con manipolazioni, senza la preventiva prescrizione del medico).

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