Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28325 del 1 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cause di giustificazione, l'imputato che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. Ne deriva che l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Nella specie, l'imputato — sottoposto agli arresti domiciliari — si era allontanato dalla propria abitazione adducendo la necessità di una visita medica urgente, dopo che il medico — con cui aveva avuto un colloquio telefonico — aveva escluso la necessità di una visita a domicilio e successivamente lo aveva visitato nel suo studio senza prescrivergli alcuna terapia).

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