Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32157 del 26 settembre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale, la norma di cui al comma 4 n. 2 dell'art. 609 septies c.p. — nello stabilire la perseguibilità d'ufficio dei fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti indicati nella norma stessa — si riferisce a tutte le condotte comprese nelle previsioni degli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater del codice penale, sì che non necessita la querela quando si procede con riguardo ad atti sessuali tenuti con minore degli anni quattordici, pur in assenza di induzione o violenza rilevanti ex art. 609 bis c.p., da taluno o con il concorso di taluno dei soggetti in rapporto qualificato con la persona offesa.

(massima n. 2)

In tema di violenza sessuale, la procedibilità di ufficio stabilita dal n. 2 del comma 4 dell'art. 609 septies c.p., prevista per i fatti commessi dal genitore o dagli altri soggetti indicati nella stessa norma, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato, che personalmente non si trovino in rapporto qualificato con la persona offesa, e ricorre anche quando costoro siano i soli autori materiali del delitto. (Fattispecie riguardante rapporti sessuali consensuali consumati da un estraneo con persona minore degli anni quattordici, con il consenso e l'agevolazione della madre della minore).

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