Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11290 del 20 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari reali, la giustificazione della misura deriva dalla pericolositą sociale della cosa e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilitą, cosģ che il sequestro preventivo, di cui all'art. 321 c.p.p., pur se condizionato alla sussistenza di una ipotesi di reato, prescinde dalla individuazione del suo autore e dall'indagine sulla colpevolezza di questi. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame di revoca di un sequestro preventivo fondata sull'indagine sull'elemento psicologico del reato, sottratta, secondo la Corte, alla cognizione limitata del giudice di riesame, in quanto devoluta alla pienezza dei poteri conoscitivi e decisori del giudice del successivo giudizio).

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