Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8594 del 1 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impedimento dell'imputato a comparire, la disposizione prevista dal previgente art. 486, comma 3, c.p.p. (riprodotta nel vigente art. 420, comma 3 dello stesso codice) in virtł della quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze ove l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilitą di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, č applicabile anche nel caso di imputato contumace, con la conseguenza che l'omessa valutazione del legittimo impedimento dedotto, concernendo l'intervento dell'imputato, rende configurabile una nullitą di ordine generale a regime intermedio ex articoli 178 lett. c) e 180 c.p.p., deducibile con l'impugnazione.

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