Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8499 del 28 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di misura cautelare disposta su richiesta avanzata dopo la pronuncia di sentenza di condanna, cosė come non vi č obbligo, da parte del pubblico ministero richiedente, di allegare gli atti posti a sostegno della richiesta medesima, essendo giā acquisiti alla conoscenza del giudice, dell'imputato e della difesa gli elementi d'accusa venuti in rilievo nel dibattimento ed offerti in valutazione con la sentenza di condanna, allo stesso modo non vi č obbligo di trasmissione al tribunale del riesame di atti diversi dalla medesima sentenza.

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