Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 70 del 9 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In assenza di una espressa sanzione di inammissibilitā, la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela da parte dell'autoritā che la riceve, non č causa di invaliditā dell'atto qualora risulti comunque certo che il proponente č, in effetti, colui al quale la legge attribuisce il diritto di querela. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza di una valida identificazione dei querelanti sulla base della conformitā dei loro dati personali indicati nella querela con quelli risultanti da alcuni certificati di pronto soccorso relativi agli stessi querelanti).

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