Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45504 del 20 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, sia stata effettuata all'imputato, con esito positivo, una prima notifica ad un indirizzo risultante dagli atti, le successive notifiche non possono essere ritenute «impossibili», ai sensi e per gli effetti (consegna dell'atto al difensore) di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p., ove l'organo notificatore abbia accertato l'avvenuto trasferimento del destinatario, medio tempore, ad altro indirizzo precisamente indicato, al quale la notifica possa essere tentata con successo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata al nuovo indirizzo accertato dall'ufficiale giudiziario a mani di persona qualificatasi convivente del destinatario).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.