Cassazione civile Sez. II sentenza n. 123 del 8 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 c.c. deve essere coordinato con il principio della domanda ex artt. 99 e 112 c.p.c., cosicché solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, indipendentemente dalla attività assertiva delle parti. Qualora, invece, la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento, sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio stante il divieto di pronunciare ultra petita

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