Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12644 del 23 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quanto la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda. Qualora sia, invece, la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati di ufficio o tardivamente indicati, configurandosi — in questa ipotesi — la nullità come elemento costitutivo della domanda dell'attore, la quale si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale. (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità dell'art. 94, n. 6, del C.C.N.L. per i lavoratori ferroviari nel biennio 1990/1992 proposta tardivamente e cioè, per la prima volta in sede di legittimità).

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