Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18130 del 4 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza, l'omesso formale avviso all'imputato contumace della celebrazione della successiva udienza in altro edificio non è equiparabile all'omessa citazione e non integra nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., giacché l'avviso orale del rinvio ex art. 477, comma 3, c.p.p., ha lo stesso effetto della citazione a comparire per la nuova udienza «per coloro che sono comparsi o debbono essere considerati presenti» e l'omesso formale avviso del trasferimento del luogo dell'udienza in altri locali costituisce un evento eccezionale e di tale notorietà che può essere portato a conoscenza dell'imputato e del suo difensore con altre modalità ed anche con avvisi pubblici. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano rilevato che l'imputato ed il suo difensore fossero a conoscenza del trasferimento dei locali, tenuto conto della notorietà dell'esistenza dei nuovi locali e del fatto che comunque il trasferimento era stato pubblicizzato mediante avvisi).

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