Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1552 del 28 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto anche in assenza di una domanda o eccezione in tal senso delle parti presuppone pur sempre la rituale proposizione di una domanda riguardante quel determinato contratto — nel senso che si controverta della sua validità o dell'adempimento degli obblighi da esso nascenti —, e non può quindi essere invocata allorché la relativa domanda sia stata ritenuta inammissibile, essendo in tali ipotesi escluso in radice il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità indipendentemente dalle domande o dalle eccezioni delle parti.

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