Cassazione penale Sez. V sentenza n. 784 del 29 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Fra gli atti che l'autoritā procedente deve trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., non rientra la richiesta di applicazione della misura cautelare a suo tempo avanzata dal pubblico ministero al giudice competente, atteso che tale richiesta rappresenta un semplice atto di impulso processuale, la cui funzione si esaurisce con l'adozione del provvedimento applicativo della misura; né, trattandosi di atto di parte, č comunque possibile trarre da essa elementi a favore o contro gli indagati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.