Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7248 del 10 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di liberazione condizionale, anche in caso di impossibilitą materiale da parte del condannato di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, ai fini della concessione del beneficio assumono particolare rilievo, sotto il profilo soggettivo, le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato e i tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilitą, di attenuare, se non riparare interamente i danni provocati. (Fattispecie nella quale il condannato, pur avendo svolto per molti anni attivitą lavorativa remunerata in regime di semilibertą, non solo non aveva mai manifestato alcun interesse o senso di solidarietą per i familiari della vittima del reato, ma, per dimostrare l'asserita impossibilitą dell'adempimento, aveva addirittura fatto apparire una situazione economica non corrispondente a quella reale).

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