Cassazione penale Sez. II sentenza n. 669 del 29 febbraio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, incombe su chi denuncia con il ricorso per cassazione l'inutilizzabilità di determinati atti l'onere di indicare se ed in quale misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza con la quale si denunciava genericamente l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche, senza che fossero specificati i singoli elementi di cui i giudici non avrebbero potuto tenere conto e senza che fosse chiarito il peso che tali elementi avevano avuto nell'economia della decisione impugnata).

(massima n. 2)

In tema di procedimento di riesame, tra gli atti che il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al tribunale della libertà, ai sensi del comma 5 dell'art. 309 c.p.p., non è compresa la richiesta della misura cautelare presentata al giudice per le indagini preliminari; ed invero, secondo il chiaro tenore letterale di tale disposizione, gli «atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1» sono soltanto quelli contenenti gli elementi a carico o a favore dell'imputato, e cioè quelli necessari a rendere effettiva la garanzia di un nuovo esame della questione cautelare, senza che ad essi nulla possa aggiungere la richiesta predetta, semplicemente espositiva del quadro indiziario oggettivamente emergente.

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