Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5207 del 4 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le nullitā derivanti dall'omesso avviso all'imputato (ex art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p.) del procedimento di analisi di campioni (per le quali non sia prevista o possibile la revisione) rientra nella categoria delle nullitā cosė dette di regime intermedio. Pur trattandosi, invero, di una nullitā di ordine generale ricadente nella previsione di cui alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p., attinente all'intervento dell'imputato (o del suo difensore), la stessa, tuttavia, non rientra tra quelle assolute, insanabili e rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado, di cui al successivo articolo 179, considerato che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi dell'indagato č cosa diversa dalla omessa violazione del principio del contraddittorio. (Fattispecie relativa a scarico idrico contenente percentuali elevate di concentrazione di azoto nitroso).

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