Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5010 del 9 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituiscono “elementi favorevoli” all'indagato, aventi natura oggettiva, e di cui č obbligatoria la trasmissione al Tribunale del riesame, le dichiarazioni rese (in sede di convalida dell'arresto) da coindagati che si assumano l'intera responsabilitā della vicenda (escludendo quella del primo), con la conseguenza che, a seguito della modifica del comma 5 dell'art. 309 c.p.p. avvenuta con L. 8 agosto 1955, n. 332, la mancata trasmissione č causa di inefficacia della misura.

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