Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4695 del 17 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti processuali, vigendo il principio di presunzione della loro regolaritā e, dunque, dell'uso corretto ed appropriato dei termini tecnici adoperati, il giudice non č tenuto a procedere di ufficio ad accertare la rispondenza al vero della situazione processuale quando essa sia stata descritta con l'uso di espressioni legali e tipiche del nostro sistema normativo. (Fattispecie in cui sul documento contenente un atto di querela era stata apposta la annotazione Ģpervenutoģ e non quella Ģricevutoģ. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato e nel rilevare che con il primo termine si indica l'inoltro dell'atto a mezzo di un incaricato tramite spedizione, senza alcuna certificazione della provenienza dello stesso e della identitā del proponente, ha ritenuto sussistente la improcedibilitā dell'azione penale).

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