Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4559 del 14 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di dichiarazioni indizianti, qualora all'inizio dell'audizione non sia ancora pendente alcuna indagine per il diverso reato del quale la persona sentita venga successivamente imputata, oppure qualora il fatto per cui inizialmente si svolgono le indagini venga poi diversamente qualificato ed il dichiarante venga indiziato di reitą in dipendenza di tale diversa qualificazione, le dichiarazioni rese in precedenza da quest'ultimo restano utilizzabili. (Fattispecie in tema di dichiarazioni rilasciate da lavoratore ad un ispettore del lavoro in ordine agli emolumenti fuori busta corrispostigli dal proprio datore di lavoro nel procedimento penale riguardante quest'ultimo, e successivamente utilizzate nel procedimento penale concernente l'utilizzazione, da parte del lavoratore, al fine di evadere le imposte, dei certificati rilasciatigli dal medesimo datore di lavoro, e nei quali detti emolumenti non figuravano).

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