(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, devono ritenersi integrati gli “atti sessuali”, previsti dall'art. 609 bis c.p., allorché la condotta illecita offende in modo diretto e univoco la libertà sessuale della vittima, mentre le finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento dei suoi desideri non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che è caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volontà dell'offesa.