Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 43822 del 8 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, avuto riguardo alla peculiaritā e natura premiale del rito, oggetto di valutazione da parte del giudice, ai fini della verifica della congruitā della pena, č il risultato finale dell'accordo e pertanto, quanto all'aumento di pena per la continuazione, non vi č necessitā di una specifica motivazione nel senso della esplicita indicazione dell'aumento sulla pena base, ma č sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale. (Fattispecie in cui, rispetto alla contestazione della continuazione giā contenuta nel capo di imputazione, č stato ritenuto sufficiente che la pena complessiva finale risultasse superiore al minimo edittale, potendosi ritenere che il giudice avesse implicitamente valutato la legalitā e congruitā della pena concordata tenendo conto dell'aumento, evidentemente giā incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento, per la detta continuazione).

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