Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4074 del 31 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di ufficio giudiziario diviso in pił sezioni, l'indicazione della sezione innanzi alla quale si deve comparire č necessaria per individuare il luogo di comparizione, e l'omissione comporta la nullitą dell'ordinanza di contumacia. Peraltro la nullitą sarą generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. solo allorquando la mancata indicazione della sezione giudicante č tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione e da pregiudicare, in termini effettivi, il diritto di intervento dell'imputato.

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