Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1475 del 9 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c. — in virtù del quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice — non esime il soggetto che propone detta azione dal provare, in concreto, la sussistenza di un proprio interesse ad agire, secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., attraverso la dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica. Il requisito dell'attualità della lesione implica che non si può esperire l'indicata azione a tutela di un interesse futuro (salvo che vi siano modi di attuazione della legge con cui si possa assicurare attualmente il conseguimento futuro di un bene giuridico) e che l'interesse ad agire deve sorgere dalla necessità di ottenere dal processo la protezione sostanziale per cui s'intende promuovere l'azione, con la conseguenza che, in relazione ad un atto nullo (cioè in una situazione di invalidità insensibile al trascorrere del tempo), anche un diritto sorto successivamente ne può essere pregiudicato in concreto e che deve riconoscersi al titolare di tale diritto l'interesse ad agire allo scopo di vedere rimossa la situazione a lui pregiudizievole, derivante dalla presenza nella realtà fattuale dell'atto nullo.

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