Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8676 del 7 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interesse all'impugnazione del provvedimento di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena — condizionante l'ammissibilitą del ricorso — si configura tutte le volte in cui detto provvedimento sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del ricorrente e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica pił vantaggiosa. Detta lesione, tuttavia, in tanto č rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunitą e di ordine pratico ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha escluso che possa assumere rilievo giuridico l'opportunitą, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne pił gravi, trattandosi di valutazione del tutto soggettiva e in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale prevista dall'art. 164, comma 1, c.p. per la concessione del predetto beneficio).

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