Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8131 del 23 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 444 c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., qualora risulti viziata per erronea qualificazione giuridica del fatto e da conseguente errato proscioglimento, deve essere annullata con rinvio, poiché, in attuazione dell'art. 627 c.p.p., il giudice cui è stato rimesso il processo, dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati ed effettuare i riscontri fattuali indicati, sicché solo a lui è demandato valutare se sussistano ancora le condizioni per poter decidere il procedimento con il rito alternativo del c.d. patteggiamento.

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