Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5687 del 26 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 666, comma 2, c.p.p. nel prevedere l'inammissibilitą delle istanze meramente reiterative di altre gią rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede affatto che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitivitą; il che ben si giustifica anche sotto il profilo della ratio legis, considerando che la disposizione anzidetta č volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualitą di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.

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