Cassazione penale Sez. V sentenza n. 467 del 30 marzo 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di peculato e quello di furto sono strutturalmente diversi quanto ad elementi costitutivi. Infatti nel furto l'impossessamento della cosa altrui avviene invito domino, vale a dire, attraverso la sottrazione della res a chi la detiene; nel peculato, viceversa, l'agente ha la disponibilitą del bene per ragioni del suo ufficio (senza distinzione, dopo l'entrata in vigore della legge 26 aprile 1990 n. 86, tra beni di proprietą dei privati e beni della pubblica amministrazione). Di conseguenza, l'impiegato postale che si impossessa di una lettera, della quale non ha la disponibilitą per ragioni del suo ufficio, commette il reato di furto, mentre, se si impossessa di una lettera rientrante nella corrispondenza a lui affidata (sia per la consegna ai destinatari, sia per lo smistamento tra i vari portalettere) commette il reato di peculato.

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